In vista delle prossime elezioni comunali e delle votazioni sul referendum costituzionale che si terranno domenica 12 giugno 2022 (con eventuale ballottaggio per le elezioni amministrative domenica 26 giugno 2022), si ricorda che i lavoratori dipendenti che siano interessati dalle operazioni elettorali come componenti del seggio o come rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, come rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ai sensi dell’art. 119 del DPR 361/1957 a:
- assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali;
- una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, o alternativamente, ad un numero di giorni di riposo compensativo pari ai giorni non lavorativi interessati dalle operazioni elettorali, come stabilito dall’art. 1 della legge 69/1992.
La giurisprudenza ha stabilito che in caso di svolgimento di operazioni che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto ad assentarsi debba valere per l’intero giorno lavorativo e che pertanto il diritto ad astenersi nella giornata lavorativa o il diritto a fruire di riposi compensativi o il pagamento della giornata, spetti anche se la giornata sia solo parzialmente occupata dalle operazioni elettorali (Cass. Civ. sez. lav. 13166/2006; Cass. Civ. sez. lav. 8712/2002).
I suddetti lavoratori sono tenuti a:
- preavvertire il proprio datore di lavoro della propria assenza non appena ne vengano a conoscenza, quanto meno in adempimento di un generale dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione della prestazione lavorativa;
- ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante, in modo esplicito, la funzione svolta presso il seggio elettorale e la durata esatta delle operazioni elettorali (data e ora di inizio delle operazioni, presenze effettive, nonché data e ora di chiusura delle operazioni stesse).