Il Tribunale di Catania, con sentenza del 21.7.2023, si è accodato ad altre pronunce simili delle Corti di merito (principalmente Milano e Torino, sia in primo grado che in appello, si veda Trib. Milano 21.2.2023, Trib. Torino 9.8.2019, Corte App. Milano 19.9.2022 n. 626, Corte App. Milano 29.6.2022 n. 579), decretando la non conformità all’art. 36 della Costituzione della paga oraria prevista dal CCNL vigilanza privata – servizi fiduciari, per la mansione di usciere. Dalla declaratoria di non conformità al dettato costituzione deriva, pertanto, la nullità delle clausole del CCNL citato e l’obbligo di applicare i minimi salariali previsti da un altro CCNL affine in base alla attività svolta.

La controversia è stata promossa, dopo la cessazione di un contratto di lavoro a termine, da un lavoratore che ha svolto mansioni di usciere con inquadramento nel livello F del CCNL citato ed ha percepito per la durata del suo rapporto di lavoro una retribuzione mensile lorda di €uro 797,14=, corrispondenti ad €uro 4.607 orari (i valori sono riferiti al CCNL applicato al rapporto e successivamente rinnovato a partire da maggio 2023 con un aumento di 20 €uro mensili lordi per il livello F).

Il lavoratore ha invocato l’inadeguatezza della retribuzione percepita, in quanto non rispettosa dell’articolo 36 della Costituzione, chiedendo il pagamento delle differenze retributive maturate. A sostegno della propria domanda, la difesa del lavoratore ha operato un confronto con altri contratti collettivi applicabili a situazioni similari, ossia: dipendenti da proprietari di fabbricati, terziario (Confcommercio) e multiservizi.

Tutti i CCNL oggetto di comparazione prevedono per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente retribuzioni orarie ben superiori: si va dal +48,47% del CCNL multiservizi, al +52,82% del CCNL per i proprietari di fabbricati, al +76,62% per il CCNL terziario (Confcommercio). Anche l’equiparazione con CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali non comparativamente più rappresentative, porta a trattamenti retributivi superiori d 15,41%. Il fatto singolare è che il CCNL applicato al ricorrente risulta sottoscritto da due confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il Tribunale ha accolto la domanda, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che i parametri per valutare l’adeguatezza della retribuzione fissata da un CCNL sono i principi costituzionali della proporzionalità e della sufficienza della retribuzione: la proporzionalità è volta a garantire una misura della retribuzione ragionevole rispetto alle energie lavorative profuse, la sufficienza è volta ad assicurare un livello minimo capace di garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La sentenza, pur riconoscendo che di regola il livello retributivo fissato da un contratto collettivo, soprattutto se stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è accompagnato da «una presunzione di adeguatezza» (Cassazione 38666/2021), ricorda che tale presunzione non è assoluta ma solo relativa, ben potendo il lavoratore fornire prova contraria. Nel caso di specie, nel solco della giurisprudenza di merito citata infra, proprio il confronto tra la retribuzione tabellare del CCNL applicato al rapporto e quella prevista da altri tre CCNL stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fa emergere l’inadeguatezza della retribuzione applicata e vince la suddetta presunzione, fornendone la prova contraria.

A questo si aggiunge, secondo la sentenza, la «macroscopica inadeguatezza» di una retribuzione oraria di soli 4,60 euro lordi a garantire un’esistenza veramente libera e dignitosa.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale conclude rilevando la nullità delle clausole collettive del CCNL della vigilanza privata – servizi fiduciari che fissano la retribuzione per le mansioni di usciere, in quanto gli altri accordi collettivi di settori affini prevedono, per identiche mansioni, una retribuzione di gran lunga superiore. Per individuare la retribuzione spettante al lavoratore in sostituzione di quella fissata dalle clausole nulle, il giudice nel caso di specie, fa riferimento alla disciplina prevista dal Ccnl per dipendenti da proprietari di fabbricati, al livello D1, che viene ritenuto applicabile all’attività di sorveglianza di un’area delimitata e all’attività di controllo degli accessi.

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