L’art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20.9.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10.10.2023 e intitolato “Rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ da atti aventi forza di legge.” dispone che:
“1. Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.“
La rivalutazione riguarda le violazioni commesse a partire dal 1° luglio 2023, mentre le violazioni precedenti, ancorché sanzionate dopo tale data, rimarranno soggette alla misura in vigore fino al 30.6.2023.
La rivalutazione non è soggetta ad arrotondamento, per cui le pene edittali sono rivalutate fino al secondo decimale.
Si ritiene che la rivalutazione non si applichi alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale. Difatti, come rammentato più volte dall’INL, tali somme non costituiscono propriamente una “sanzione”.