L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 460 del 26.10.2023, interviene per fornire una importante precisazione in ordine alle modalità di comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. L’INL specifica meglio quanto già previsto nella circolare 2/2023 in ordine alla possibilità di utilizzare per le comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro sportivo in ambito dilettantistico, alternativamente, i servizi offerti dal Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) o i servizi offerti attraverso i Centri per l’Impiego, ossia mediante invio telematico della comunicazione UNILAV.

Viene, tuttavia, rilevato che, al momento, il registro non è ancora pienamente operativo, in quanto manca il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il ministro del Lavoro, che individui le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari. Pertanto, fino alla definizione dello stesso, l’unico modo per adempiere è, quindi, quello di effettuare la comunicazione UNILAV tramite i servizi telematici offerti dai Centri per l’Impiego.

Ne consegue che tutti i soggetti destinatari delle prestazioni sportive (associazioni o società, federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, Coni, Cip e Sport e salute Spa) devono procedere alla comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo con invio telematico al centro per l’impiego (articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Dl 510/1996) entro il 30 ottobre, per chi non ha ancora provveduto in tal senso, oppure entro il giorno trenta del mese successivo, per i nuovi rapporti.

A salvaguardia di chi abbia già adempiuto utilizzando i servizi comunque resi disponibili dal RASD, la nota 460/2023 fa salve le comunicazioni già effettuate entro la data di pubblicazione della nota, ossia il 26 ottobre; in questo caso, non si è tenuti ad effettuare alcuna ulteriore comunicazione al centro per l’impiego, al fine di non gravare di ulteriori adempimenti i soggetti interessati, peraltro con tempistiche molto ridotte.

Si ricorda che, come previsto dalla circolare 2/2023, il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 €uro ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Dlgs 276/2003

Resta fermo, invece, in sede di prima applicazione, il termine del 31 ottobre per l’effettuazione degli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023.