L’art. 1, comma 395 della legge di bilancio per il 2024 (legge 213/2023) prevede che:
I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea“.

La norma approvata deroga, in ordine alla durata dei permessi di soggiorno per protezione temporanea, le disposizioni del DPCM del 28 marzo 2022 che prevedevano il rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi dei permessi di soggiorno suddetti e la cui durata avrebbe potuto essere estesa, in forza del DPCM citato, per effetto delle due proroghe semestrali automatiche, al massimo fino al 4 marzo 2024. Non vi saranno, quindi, proroghe “intermedie” e la validità si estenderà fino al termine del corrente anno.

Una importante novità è prevista dal comma successivo che consente la conversione, a richiesta dell’interessato, del permesso di soggiorno per protezione temporanea in ordinario permesso di soggiorno per lavoro.

I permessi di soggiorno di cui al comma 395 possono essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“.

Il richiamo all’art. 5, comma 2 ter del TU immigrazione comporta che la conversione del permesso sia soggetta al versamento di uno specifico contributo, compreso tra 80 e 200 €uro e secondo le modalità previste da un decreto del ministero dell’economia e delle finanze. Infatti, nei casi di esenzione contemplati dalla norma richiamata non compare anche la fattispecie della protezione temporanea.