Riportiamo il commento alla sentenza della Corte di Cassazione 31 gennaio 2017, n. 2513, riportato nell’approfondimento giurisprudenziale della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione afferma che se la contestazione disciplinare è tardiva il fatto contestato deve considerarsi come fatto insussistente, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18 St.lav. (comma 4). Ciò a condizione, ovviamente, che l’azienda sia in regime di “tutela reale” e non si applichino le tutele crescenti.
Nel caso di specie, la tardività era particolarmente grave, poiché l’azienda – a fronte di una lavoratrice che, dopo un trasferimento, si era rifiutata di prendere servizio nella nuova sede – aveva atteso ben 15 mesi oltre il termine previsto dal contratto collettivo per recapitare la contestazione disciplinare.
In base a questo orientamento, quindi, un fatto non tempestivamente contestato ai sensi dell’art. 7 Stat. Lav., è da considerare inesistente poiché compromette il diritto di difesa del lavoratore, impedendo anche al giudice di valutare se è stato effettivamente commesso oppure no. L’idea di fondo è che il ritardo nella contestazione disciplinare, impedendo la verificabilità giudiziale del fatto, sia
equiparabile alla sua insussistenza materiale, giustificando l’applicazione della massima tutela legale.
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