L’impresa che viola le norme sui riposi del lavoratore rimane priva del Durc positivo per 3 mesi. Il blocco sale fino a 24 mesi in caso di violazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Questi periodi decorrono dall’ordinanza ingiunzione non impugnata o dalla sentenza passata in giudicato. Viceversa, l’estinzione delle violazioni con la procedura della prescrizione obbligatoria – o, per violazioni amministrative, col pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della legge 689/1981 – consente l’utilizzo dei benefici.
Nella verifica per il rilascio del Durc di una società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci. Quindi le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi per essi non incidono sul rilascio del Durc.

L’interpello 41/2012 ha precisato che per le imprese in concordato preventivo in continuità, ex art. 186 bis L.F., il rilascio del Durc positivo è consentito a condizione che il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale. Tale previsione, peraltro, è stata poi recepita dal Dm 30 gennaio 2015 (articolo 5, comma 1), che ha revisionato le regole per il rilascio del Durc.
Per le associazioni temporanee di impresa che partecipano ad appalti pubblici il ministero ha concluso che all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del Durc deve interessare le imprese riunite nella Ati. Al contrario, laddove sia la società consortile ad avere aperto le posizioni assicurative e assunto il personale impiegato nell’appalto, al momento del pagamento dei Sal (stati avanzamento lavori) la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il Durc esclusivamente della società consortile e delle eventuali subappaltatrici. Diverso è il caso in cui siano le singole società partecipanti ad avere svolto con proprio personale le attività oggetto dell’appalto.

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