Anche il Tribunale di Milano (sentenza 4 luglio 2018), dopo quello di Torino, si pronuncia per la natura autonoma del lavoro dei riders (fattorini) che consegnano cibo (e altro) a domicilio tramite una piattaforma informatica. Nella sentenza del tribunale meneghino, si opera una precisa ricostruzione delle modalità operative con le quali si è svolta la prestazione di un rider nei confronti di una società che gestiva la consegna di pasti a domicilio dei clienti,
In particolare, attraverso una app installata sul proprio smartphone, il fattorino può indicare in un calendario predisposto dall’azienda i giorni e le ore in cui si rende disponibile a prestare la propria attività (cd. slot). La disponibilità può essere revocata o modificata entro un certo termine, senza conseguenze. Durante la fascia oraria indicata, il fattorino si reca nell’area di copertura del servizio e accede alla app, tramite la quale riceve le proposte di consegna, che può accettare o meno, senza obbligo di un numero minimo di accettazioni.
Il rifiuto o la mancata accettazione di ordini di consegna, il mancato collegamento alla piattaforma nello slot prescelto o eventuali giudizi negativi espressi dai clienti sulla app, determinano semplicemente una restrizione per il fattorino del ventaglio delle future possibilità di scelta della fascia oraria.
Dopo avere operato tale ricostruzione, il Tribunale afferma che l’autonomia della prestazione risieda proprio nella “libertà” di decidere “se e quando” lavorare; tale libertà è incompatibile con la nozione della subordinazione, nella forma con cui è declinata nel codice civile.
La circostanza che, una volta accettata la “comanda” da parte del rider, le modalità della prestazione siano standardizzate in base a regole prefissate e stringenti (consistenti di fatto nell’immediata esecuzione dell’ordine nel minor tempo possibile), non cambia la conclusione. Infatti, osserva il giudice, anche nel lavoro autonomo il committente impartisce istruzioni in ordine al contenuto e agli obiettivi dell’incarico affidato e fissa standard quali/quantitativi del lavoro da svolgere, verificandone il rispetto.
Né il sistema di punteggi (misura del gradimento e dell’affidabilità del fattorino) è assimilabile all’esercizio del potere disciplinare, non dando luogo a sanzioni afflittive o limitative dei diritti del rider, ma ad una rimodulazione delle modalità organizzative che non mette in discussione la possibilità di scegliere giorni e orari di lavoro, riducendo al più la gamma di opzioni disponibili.
Esclusa la configurabilità dell’etero-direzione, il giudice rileva che non si ravvisa neppure la sussistenza di un numero significativo di indici sussidiari della subordinazione (continuità, orario, inserimento, assenza di rischio). Infine, il Tribunale esclude che la richiesta del committente, in fase di esecuzione, di svolgere il lavoro entro un determinato termine possa configurare etero-organizzazione dei tempi di lavoro, tale da determinare l’applicazione alla collaborazione della disciplina del lavoro subordinato ex articolo 2 del Dlgs 81/2015, considerato che a monte resta l’autonomia del collaboratore nella scelta del periodo in cui lavorare.