I ciclofattorini (riders) hanno il diritto a essere pagati sulla base della retribuzione prevista per il contratto collettivo di lavoro della logistica trasporto merci: così ha stabilito la Corte di Appello di Torino con la sentenza 26/2019, che ha accolto parzialmente le richieste dei rider che hanno prestato servizio per Foodora consegnando pasti a domicilio.

Mentre nel giudizio di primo grado le richieste dei lavoratori erano state tutte respinte, il giudice di appello, pur non convertendo il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ha esteso ai lavoratori l’applicazione delle norme in materia di lavoro subordinato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

Il giudice di appello, quindi, non dichiara direttamente l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ricorrenti e società ma «accerta e dichiara ex articolo 2 del Dlgs 81/2015 il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione alla attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore dell’appellata sulla base della retribuzione, diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello Ccnl logistica trasporto merci, dedotto quanto percepito».

A norma del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 l’applicazione delle norme in materia di lavoro subordinato avviene in caso di rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni «esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Non risultano precedenti editi di decisioni in questa materia

Va precisato che i giudici della corte di appella non hanno esteso “tutte” le norme in materia di lavoro subordinato ai ricorrenti ma solamente quelle riguardanti il trattamento economico previsto dal CCNL di categoria che, nel caso di specie, è stato individuato nel CCNL della logistica. Non sono state, invece, estese le tutele previdenziali previste per i lavoratori subordinati; ne consegue che i ricorrenti continuano ad essere collaboratori coordinati e continuativi e come tali versano i contributi mentre solo il loro trattamento economico (stipendio e, si deve ritenere, retribuzione indiretta e differita) è proprio dei lavoratori subordinati cui si applica il 5° livello del CCNL della logistica.

Categories: