Con la sentenza 4815/2019 la Cassazione ha stabilito che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona (costituzionalmente garantiti) è risarcibile – sulla base dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 cod. civ. fornita dalle Sezioni unite con la sentenza 26972/2008 – anche quando non sussiste un fatto-reato a condizione «(a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale; (b) che la lesione dell’interesse sia grave […]; (c) che il danno non sia futile».
La Corte ha precisato che «il danno non patrimoniale, anche nel caso di diritti inviolabili, non possa mai ritenersi “in re ipsa” ma vada debitamente allegato e provato da chi lo invoca», ha precisato come tale prova possa essere fornita «anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici».
In particolare, «le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione».
Spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni e tale «apprezzamento di fatto» – continua la Corte – «ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità».