Con il messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019 l’INPS ha introdotto sul Portale una nuova funzionalità che consentirà al datore di lavoro di consultare direttamente online gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore a carico del datore stesso in caso di assenza alla visita medica di controllo.
La disposizione riguarda quindi:
a) sia i LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’Inps ovvero:
- collaboratori familiari (COLF e Badanti);
- impiegati dell’industria;
- quadri (industria e artigianato);
- dirigenti;
- portieri;
- lavoratori autonomi.
b) sia i LAVORATORI PUBBLICI che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico.
Il lavoratore dipendente assente per causa malattia ha l’obbligo di essere reperibile e quindi di farsi trovare presso il proprio domicilio negli orari di reperibilità fiscale (Dipendenti privati: Mattina (10-12); Pomeriggio (17-19). Dipendenti pubblici: Mattina (9-13); Pomeriggio (15-18)).
In caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, disposta sia d’ufficio che su richiesta datoriale, tali categorie di soggetti dovranno trasmettere all’Inps la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari.
A fronte della documentazione prodotta dal lavoratore, l’Ufficio medico-legale della Struttura dell’Istituto territorialmente competente provvede ad annotare le proprie valutazioni nell’apposito modello cartaceo, “Visita medica di controllo ambulatoriale“.
L’innovazione recentemente introdotta al fine di ridurre e semplificare le comunicazioni consente al datore di lavoro di accedere agli esiti delle visite fiscali dei suoi dipendenti sia ai pareri sanitari espressi dall’INPS in merito alla giustificabilità dell’assenza, semplicemente inserendo l’apposito PIN personale sul Portale. In questo modo, il dipendente – che prima doveva consegnare obbligatoriamente la copia cartacea – ora non è più tenuto a farlo.