Come noto, ex art 54, D. Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 115/2003, le lavoratrici non possono essere licenziate a partire dal momento del concepimento fino a un anno di età del bambino. Nell’arco di questo termine, solo eccezionali ipotesi consentono al datore di lavoro di recedere dal contratto (es. grave colpa della lavoratrice, licenziamento collettivo, cessazione dell’attività aziendale, etc.).
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9268 del 3 aprile 2019, si è però trovata ad affrontare un caso particolare, ovvero quello di una gravidanza insorta nella vigenza del periodo di preavviso e, quindi, successivamente all’intimazione del licenziamento.
Per la Cassazione il licenziamento per GMO della lavoratrice rimasta incinta durante il periodo di preavviso è legittimo. Ciò in quanto il recesso è un atto unilaterale recettizio con cui si manifesta la volontà di porre fine al rapporto di lavoro, esso acquista efficacia nel momento in cui viene portato a conoscenza dell’altra parte, anche se gli effetti del licenziamento (la risoluzione del rapporto) si producono in un momento successivo, ovvero al termine del preavviso.
Quindi, la verifica delle condizioni legittimanti l’esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato e non già con riguardo, ove il licenziamento sia stato intimato con preavviso, al successivo momento della scadenza del preavviso stesso. Nel caso di specie, l’inizio dello stato di gravidanza era stato accertato in data successiva alla lettera di licenziamento anche se durante il preavviso, per questo motivo il recesso è valido.
Tuttavia, ex art 2110 c.c., in caso di gravidanza (così come di infortunio o di malattia) il periodo di preavviso viene sospeso e l’efficacia del licenziamento viene differita ad un momento successivo ovvero al momento in cui cessa la causa sospensiva; nel caso della maternità quindi dura fino al compimento dell’anno del figlio.
Pertanto, lo stato di gravidanza, insorto durante il periodo di preavviso, se pure non è causa di nullità del licenziamento ai sensi dell’art. 54 cit. costituisce evento idoneo, ai sensi dell’art. 2110 c.c., a determinare la sospensione del periodo di preavviso.